Denominazione sociale, sede, durata, scopi mutualistici e oggetto sociale

Art. 1 – È costituita nella Repubblica di San Marino una società cooperativa di consumo a responsabilità limitata con la seguente denominazione: “SOCIETA’ COOPERATIVA TITANCOOP S.r.l.”.
Art. 2 – La “SOCIETA’ COOPERATIVA TITANCOOP S.r.l.” ha sede in Valdragone della Repubblica di San Marino Via Sesta Gualdaria n. 99.
Potrà istituire sedi secondarie sia in territorio Sammarinese che all’Estero.
Art. 3 – La “SOCIETA’ COOPERATIVA TITANCOOP S.r.l.” ha durata fino al 31 Dicembre dell’anno 2020; potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell’Assemblea dei soci.
Art. 4 – La “SOCIETA’ COOPERATIVA TITANCOOP S.r.l.”, ispirandosi ed applicando i principi di mutualità, sostenibilità e responsabilità sociale, intende perseguire i seguenti scopi:
- difendere il potere di acquisto e la qualità della vita dei soci e dei non soci, fornendo loro beni e servizi di qualità alle migliori condizioni possibili, incentivando la riduzione degli sprechi e favorendo il recupero delle eccedenze alimentari per fini di solidarietà sociale;
- promuovere l’attiva e democratica partecipazione dei soci alla vita cooperativa e favorire il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione;
- contribuire a migliorare la qualità di vita e a sviluppare lo spirito di solidarietà dei soci e non, delle loro famiglie e dei lavoratori attraverso il sostegno, la promozione e l’organizzazione di attività e servizi culturali, ricreativi e socialmente utili e attraverso lo svolgimento di specifiche attività anche nell’ambito della solidarietà sociale;
- tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori, anche attraverso l’informazione, l’educazione, la tutela dell’ambiente, il risparmio energetico;
- promuovere l’etica e la legalità, sostenendo iniziative che favoriscano la trasparenza e la tutela dei diritti.
Senza alcuna finalità speculativa, si propone:
a) di acquistare e distribuire, anche online e attraverso distributori automatici, ai propri Soci e non soci generi alimentari e non, anche mediante la preparazione, manipolazione, trasformazione, cottura e somministrazione di alimenti e bevande;
b) di concordare e sottoscrivere convenzioni con Ditte, Istituti Bancari, Cooperative, Associazioni, Commercianti e con altri Operatori Economici, al fine di garantire ai propri Associati condizioni di mercato di maggior favore per l’acquisizione di beni e di servizi necessari alle loro famiglie, il tutto anche mediante accordi per la produzione di beni da distribuirsi da parte della stessa Società Cooperativa;
c) di sostenere, promuovere e organizzare attività e servizi culturali, ricreativi e socialmente utili finalizzati al perseguimento dell’oggetto sociale della cooperativa e al miglioramento della qualità di vita dei propri soci e non;
d) di svolgere attività nell’ambito della solidarietà sociale;
e) di compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute necessarie od utili per l’attuazione ed il conseguimento dell’oggetto sociale. Potrà inoltre assumere interessenze e partecipazioni in altre Società od Imprese sia direttamente, che indirettamente e comunque utili e vantaggiose al fine di potenziare l’attività della Società Cooperativa, il tutto con impegno quindi di svolgere l’attività sociale medesima nel rispetto dell’ordinamento giuridico dello Stato ed in particolare di tutte le norme legali ed amministrative vigenti e concernenti la cooperazione e le società cooperative.
f) la cooperativa, nello svolgimento della propria attività, opera prevalentemente nei confronti dei soci;
g) fermo restando quanto sopra, la cooperativa potrà svolgere la propria attività anche nei confronti di soggetti diversi dai soci.

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Capitale sociale

Art. 5 – Il Capitale Sociale è variabile ed è costituito da un numero illimitato di quote dei Soci, il cui valore nominale non può essere inferiore a Euro 11,00=(undici/00) né superiore a Euro 516,46=(cinquecentosedici/46) per ciascuna quota. Ciascun Socio deve sottoscrivere ed acquistare almeno una quota e non può detenere un numero di quote, il cui valore nominale complessivo sia superiore a Euro 5.160,46=(cinquemilacentosessanta/46). La sottoscrizione delle quote deve essere contestuale alla stipula dell’atto costitutivo o all’atto dell’iscrizione del nuovo Socio.
Il versamento delle somme necessarie per il totale acquisto e pagamento delle quote sottoscritte può avvenire in più soluzioni, così come riterrà opportuno disporre l’Assemblea.
Le quote dei Soci sono quelle iscritte nel Libro dei Soci; esse possono essere rappresentate anche da certificati progressivamente numerati, sottoscritti con firma autografa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
I certificati possono rappresentare anche più quote. Le quote della Società Cooperativa sono indivisibili. La comproprietà di quote è consentita solo fra i coeredi di un Socio defunto qualora nei loro confronti continui il rapporto sociale ai sensi dell’art. 11 a mezzo di un unico rappresentante o più loro rappresentanti.
In tale caso sulle quote debbono essere annotate le complete generalità dei coeredi e specificati i loro rappresentanti.
Le quote della Società Cooperativa non possono essere sottoposte a pignoramento né a sequestro, non possono essere date in pegno, né a garanzia in qualunque altra forma; non possono essere gravate da usufrutto, né da altri diritti di godimento.
Le quote emesse con numerazione progressiva debbono essere annotate nel Libro dei Soci a fianco del nominativo di ciascun Socio. Parimenti deve essere annotato ogni rimborso e conseguente annullamento, nonché il versamento del corrispettivo.
Art. 6 – Il Capitale della Società Cooperativa può essere aumentato senza variazione del numero dei Soci se questi sottoscrivono ed acquistano quote corrispondenti alla differenza fra il valore nominale di quelle possedute ed il limite massimo di quote detenibili a norma dell’art. 8 della legge 29 novembre 1991 n.ro 149.

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Soci

Art. 7 – Il numero dei Soci della Società Cooperativa di Consumo è illimitato ma non può essere inferiore a cinquanta, da documentarsi tramite il Libro Soci. Possono essere Soci tutte le persone fisiche di Cittadinanza Sammarinese ed i residenti nella Repubblica purché tutti di maggiore età e giuridicamente capaci. Non possono essere Soci gli interdetti o gli inabilitati.

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Ammissione di nuovi soci

Art. 8 – Chi desidera diventare Socio della Società Cooperativa deve presentare la domanda al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con domanda scritta indirizzata alla Società Cooperativa, comunque recapitata, procurandosene ricevuta che ne attesti la data di recapito. La domanda deve contenere:
- l’indicazione del cognome, del nome, luogo e data di nascita, la residenza e/o la cittadinanza dell’aspirante Socio;
- l’indicazione delle quote di capitale sociale che l’aspirante è intenzionato a sottoscrivere;
- l’impegno di non arrecare discredito alla Società Cooperativa;
- la dichiarazione di aver preso esatta conoscenza dello Statuto della Società Cooperativa, di approvarlo e di impegnarsi a rispettarlo;
- l’impegno di osservare l’eventuale regolamento interno e le deliberazioni legittimamente prese dagli Organi Sociali;
- l’autorizzazione all’utilizzo da parte della Società dei dati personali per scopi statistici e pubblicitari.
L’ammissione dei nuovi Soci è disposta dal Consiglio di Amministrazione o dell’Assemblea se l’Amministrazione è affidata ad un Amministratore Unico.
La delibera di ammissione del nuovo Socio deve essere adottata entro novanta giorni dal recapito della domanda ed il suo contenuto deve essere comunicato, entro dieci giorni successivi, all’interessato, mediante lettera raccomandata o mediante invio della “Tessera socio”.
Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non decida sulla domanda di ammissione entro cento giorni dal suo recapito, la domanda di ammissione si intende respinta.
Il nuovo Socio deve versare l’importo della quota sottoscritta all’atto stesso della sottoscrizione.
In caso di diniego di ammissione, la delibera relativa deve essere comunicata all’interessato entro dieci giorni successivi, a decorrere dal giorno in cui è stata adottata e, contro tale delibera, l’interessato può ricorrere nei successivi dieci giorni, a decorrere dal ricevimento della delibera stessa, al Collegio dei Probiviri. Al Collegio dei Probiviri l’interessato può ricorrere anche nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non prenda in esame la domanda di Ammissione entro 100 (cento) giorni dal recapito della domanda stessa.

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Recesso del socio

Art. 9 – Il recesso del Socio è sempre ammesso. È nullo qualsiasi patto che escluda il diritto di recesso. La dichiarazione deve essere comunicata alla Società Cooperativa mediante lettera raccomandata. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve annotare il recesso sul libro Soci e tale recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio sociale in corso, se comunicato tre mesi prima di tale chiusura, altrimenti avrà effetto con la chiusura dell’esercizio successivo.

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Esclusione del Socio

Art. 10 – L’esclusione del Socio può aver luogo con delibera del Consiglio di Amministrazione e tale delibera deve essere comunicata all’interessato, mediante lettera raccomandata, entro 10 (dieci) giorni dalla sua adozione. L’esclusione del Socio può essere deliberata in tutti i casi previsti dall’art. 27 della Legge 29 novembre 1991 n.ro 149, o nel caso in cui un socio arrechi in qualunque modo danno alla Società Cooperativa, ovvero nel caso in cui perduri la sua irreperibilità comprovata alla residenza o al domicilio comunicato alla Società in sede di ammissione. Il valore della quota del socio escluso dovrà essere imputato a patrimonio sociale.
Contro la delibera di esclusione è ammessa impugnativa all’Autorità Giudiziaria con normale giudizio di cognizione ordinaria, previo ricorso al Collegio dei Probiviri, il tutto nei termini e con la formalità previste dall’art. 28 della Legge sopra citata.

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Morte del socio

Art. 11 – In caso di morte del Socio gli Eredi possono optare per la continuazione del rapporto sociale oppure per il rimborso delle quote di proprietà del loro dante causa. La scelta di continuare il rapporto o richiedere il rimborso deve essere formalmente comunicata dagli eredi alla società entro e non oltre sei mesi dalla morte del socio; oltre tale data il Consiglio di Amministrazione della Società potrà in ogni momento dalla notizia dell’avvenuto decesso deliberare l’imputazione del valore della quota a patrimonio sociale.
Nel caso di pluralità di eredi, la continuazione del rapporto sociale può avvenire, previo accordo fra gli stessi, formalmente comunicato alla Società solo nei confronti di un solo erede che li rappresenti tutti, oppure nei confronti di alcuni o di tutti di essi sulla base della suddivisione fra loro delle quote ereditate, a condizione che il legale rappresentante abbia tutti i requisiti soggettivi a norma di Legge e di Statuto. La continuazione del rapporto sociale è sempre subordinato al consenso della Società espresso dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà curare l’annotazione sul libro dei Soci della morte del socio e della continuazione del rapporto Sociale con gli eredi o del rimborso delle quote a favore di questi ultimi.

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Organi sociali

Art. 12 – Sono Organi della Società Cooperativa:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Collegio Sindacale;
d) il Collegio dei Probiviri.

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Assemblea

Art. 13 – L’Assemblea è l’organo deliberante della Società Cooperativa ed è formata da tutti i Soci. In Assemblea hanno diritto di voto soltanto i Soci iscritti da almeno tre mesi nel Libro Soci, mentre godono l’elettorato passivo tutti i Soci iscritti nel relativo libro. Ogni Socio ha diritto ad un voto qualunque sia il valore delle quote possedute. L’Assemblea dei Soci deve essere convocata e tenersi entro cinque mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio. I Soci possono farsi rappresentare nell’Assemblea da altri Soci mediante semplice delega scritta; ogni Socio può rappresentare per delega solo un altro Socio. Le deliberazioni prese dall’Assemblea in conformità della Legge e del presente Statuto obbligano tutti i Soci ancorché non intervenuti o non rappresentati o dissenzienti.
Art. 14 – L’Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all’anno entro i cinque mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale. Ha le seguenti competenze:
1- discute, approva o modifica il Bilancio;
2- provvede alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei Probiviri;
3- determina l’eventuale compenso degli Amministratori, dei Sindaci e dei Probiviri;
4- discute e delibera su ogni altro oggetto attinente alla gestione della Società Cooperativa che dalla Legge o dall’Atto Costitutivo o dallo Statuto Sociale sia riservato alla sua competenza;
5- discute e delibera la proroga della Società Cooperativa;
6- discute e delibera lo scioglimento anticipato della Società Cooperativa, la conseguente liquidazione, nonché la nomina ed i poteri dei liquidatori;
7- discute e delibera ogni altra modifica dell’Atto Costitutivo e del presente statuto e qualunque altro argomento riservato alla competenza dell’Assemblea.
Art. 15 – L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, su delibera del Consiglio, nei modi e termini di Legge presso la sede sociale od anche in luogo diverso dalla sede medesima, ma sempre nel territorio di questa Repubblica. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l’ora della riunione e l’elenco degli argomenti da trattare. Nello stesso avviso può essere fissato anche il giorno, l’ora ed il luogo della eventuale seconda convocazione, da tenersi nel caso che nella prima convocazione non sia intervenuto il numero dei Soci richiesto dal presente Statuto per la regolare costituzione dell’Assemblea. La seconda convocazione deve essere fissata almeno un’ora dopo la prima.
Art. 16 – Il Consiglio di Amministrazione deve convocare senza ritardo l’Assemblea quando ne è fatta domanda scritta dal collegio Sindacale o da almeno il 25% dei Soci della Cooperativa e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. Se il Consiglio di Amministrazione non provvede entro i venti giorni successivi alla domanda, il Collegio Sindacale o i Soci richiedenti possono proporre istanza al Tribunale Civile affinché provveda con un proprio Decreto alla convocazione dell’Assemblea, designando a presiederla uno dei richiedenti o un Sindaco e fissandone l’ordine del giorno secondo le indicazioni contenute nell’istanza.
Art. 17 – L’Assemblea, quando è stata regolarmente convocata, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza o rappresentanza per delega della metà più uno dei Soci aventi diritto di voto ed, in seconda convocazione, con la presenza o delega di qualsiasi numero di Soci.
Art. 18 – L’Assemblea, salve le eventuali formalità di convocazione inderogabilmente prescritte dalla Legge, nel caso di assemblea indetta per l’approvazione del Bilancio, si reputa in egual modo regolarmente costituita, anche in assenza delle prescritte formalità, quando in essa sono presenti o rappresentati tutti i Soci iscritti nel Libro dei Soci da almeno tre mesi e sono intervenuti tutti gli Amministratori in carica ed i componenti del Collegio Sindacale. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si senta sufficientemente informato.
Art. 19 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impedimento di questi, da un Socio eletto fra i presenti dai Soci intervenuti o delegati. Il Presidente nomina un Segretario e verifica la regolarità della costituzione dell’Assemblea facendone inserire apposita menzione nel verbale. Una volta constatata la regolarità della costituzione dell’Assemblea, né la costituzione medesima, né la validità delle deliberazioni potranno essere infirmate da astensioni del voto o da allontanamento di intervenuti che, per qualsiasi motivo, si verificassero nel corso dell’adunanza.
Art. 20 – Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate con le modalità di votazione scelte dal Presidente. Le deliberazioni dell’Assemblea debbono constare da apposito processo verbale che, se non è redatto per ministero di Notaio, deve essere contestualmente redatto da Segretario sull’apposito Libro Sociale, sotto la responsabilità del Presidente, e da entrambi sottoscritto. Nel verbale debbono essere riassunte, dietro loro richiesta, le dichiarazioni dei soci.
Il verbale dell’assemblea relativo a modifiche statutarie, messa in liquidazione o fusione e incorporazione deve essere redatto per ministero di un Notaio Pubblico Sammarinese che, all’uopo, deve essere chiamato a fungere da Segretario. In tal caso il Verbale è trascritto sull’apposito Libro Sociale a cura del Notaio Verbalizzante.

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Consiglio di Amministrazione

Art. 21 – La Società Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 9 (nove) fino ad un massimo di 11 (undici) membri, scelti fra i Soci da almeno un anno, che si siano caratterizzati per partecipazione e conoscenza nel settore cooperativo e gestionale d’impresa, selezionati da un Comitato di Esperti e nominati dall’Assemblea dei soci.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, su delibera del Consiglio, nei modi e termini previsti dalla Legge per la convocazione dell’assemblea, deve comunicare ai soci la data dell’Assemblea di nomina delle cariche e il termine entro il quale i soci possono presentare le proprie candidature al Comitato di Esperti. Nell’avviso devono essere indicati i requisiti richiesti e le incompatibilità previste dalla legge e dal presente Statuto.
Ogni socio che intende candidarsi deve far pervenire la propria candidatura, nei termini previsti nella suindicata comunicazione, allegando il relativo curriculum, al Comitato di Esperti di cui fanno parte di diritto tutti gli ex Presidenti della Società Cooperativa e tutti gli ex Presidenti della Associazione delle Cooperative, nonché quelli in carica.
Il Comitato di Esperti valuta le candidature secondo i criteri stabiliti dal presente Statuto e seleziona un massimo di undici nominativi da sottoporre all’Assemblea.
L’Assemblea nomina i membri del Consiglio di Amministrazione.
L’accettazione degli Amministratori deve risultare, con sottoscrizione autografa nel verbale dell’Assemblea dove sono stati nominati, ovvero pervenire entro venti giorni al Pubblico Registro delle Cooperative. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti possono essere rieletti. Gli Amministratori sono esonerati dal prestare cauzione.
Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione i dipendenti della Società Cooperativa, i parenti di I grado e i coniugi conviventi degli amministratori, nonché coloro che rivestono incarichi politici, sindacali e di categoria economica, che in virtù dell’incarico si trovino in conflitto di interessi, fatto salvo per coloro che vengano espressamente designati dal CDA a rappresentare la categoria in cui la Titancoop è iscritta.
Decade automaticamente dall’incarico il membro del Consiglio di Amministrazione della Società Cooperativa che assuma successivamente alla sua nomina i superiori incarichi.
Art. 22 – Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente. È investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società Cooperativa e può, in particolare transigere e compromettere, acquistare, vendere, permutare e conferire mobili e immobili, stipulare contratti di ogni specie, obbligare cambiariamente la Società Cooperativa, consentire iscrizioni, cancellazioni e qualsiasi annotamento di ipoteca o privilegio, rinunciare a ipoteche legali, autorizzare o compiere qualsiasi operazione presso banche e presso ogni altro Ufficio Pubblico o Privato, nominare direttori, procuratori e mandatari speciali o generali, assumere o licenziare personale, nominare Avvocati, procuratori o Notai, promuovere qualunque azione in giudizio, resistere in giudizio alle pretese altrui e fare insomma tutto quanto sia reputato utile e necessario per il raggiungimento dell’Oggetto Sociale essendo ad esso conferite tutte le facoltà per l’attuazione dell’Oggetto Sociale medesimo con esclusione di quelle sole che per Legge o per lo Statuto, sono riservate alla competenza dell’Assemblea dei Soci. Il Consiglio di Amministrazione vaglia l’immissione di nuovi Soci nella Società Cooperativa, ai sensi di quanto stabilito nell’articolo 8 del presente Statuto e provvede alla regolare tenuta del Libro dei Soci.
Il Consiglio di Amministrazione provvede altresì all’esatta e razionale tenuta dei libri contabili ed all’adempimento degli atti amministrativi e risponde del proprio operato all’Assemblea dei Soci.
Art. 23 – Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano la rappresentanza legale della Società Cooperativa e la firma sociale.
Art. 24 – Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata o posta elettronica che deve pervenire ai convocati almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, ma in caso di particolare urgenza, la convocazione può essere fatta con congruo preavviso mediante qualunque altro mezzo idoneo.
Il Presidente deve convocare senza ritardo il Consiglio di Amministrazione quando ne è fatta domanda dalla maggioranza dei membri del Consiglio medesimo o dal Collegio Sindacale.
Il Consiglio deve comunque riunirsi almeno una volta ogni due mesi. Decade dalla carica l’Amministratore che manchi alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive senza alcun giustificato motivo.
Art. 25 – Le sedute del Consiglio di Amministrazione, quando sono state regolarmente convocate, sono validamente costituite con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; esse sono comunque validamente costituite, anche senza l’adempimento delle formalità prescritte per la convocazione, quando sono presenti tutti i Consiglieri. Le sedute del Consiglio di Amministrazione, regolarmente convocate, sono da ritenersi valide anche con la modalità della videoconferenza e della teleconferenza, purchè constino da verbale redatto a ministero del pubblico Notaio.
Art. 26 – Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dagli Amministratori presenti. In caso di parità prevale la deliberazione prescelta dal Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono constare da Verbale redatto sull’apposito Libro Sociale sotto la responsabilità del Presidente ed, eventualmente, a cura di un Segretario nominato volta per volta dal Presidente o permanentemente dal Consiglio, anche fra le persone estranee alla Società Cooperativa o al Consiglio. I verbali sono sottoscritti dal Presidente ed, eventualmente, anche dal Segretario.
Art. 27 – Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, stabilisce la remunerazione dei Consiglieri investiti di particolari cariche previste dallo Statuto Sociale. Propone all’Assemblea altresì l’ammontare del gettone di presenza determinato per le riunioni. Gli Amministratori hanno comunque diritto al rimborso delle spese documentate sostenute nell’espletamento delle mansioni di gestione della Società Cooperativa.

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Collegio Sindacale

Art. 28 – Il Collegio Sindacale è l’organo di controllo amministrativo interno alla Società Cooperativa ed è soggetto alle responsabilità ed alle discipline previste dalla Legge sulle Società.
Art. 29 – Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi ed anche non Soci, che rimangono in carica per tre esercizi e possono essere rieletti. Decade dall’Ufficio il componente del Collegio Sindacale che non partecipa senza giustificato motivo a due riunioni del Collegio nel corso del medesimo esercizio Sociale. I Sindaci debbono essere scelti fra persone esperte in materia amministrativo contabile, non possono essere parenti od affini degli Amministratori e non debbono essere legati da un rapporto di lavoro continuativo retribuito con la Società. I sindaci devono essere iscritti all’apposito Registro dei revisori contabili, uno dei quali assume la carica di Presidente del Collegio Sindacale, nominato dal Collegio stesso nella prima seduta.
Il Collegio Sindacale esplica le proprie funzioni:
a) vigilando sulle questioni amministrativo contabili;
b) esprimendo pareri non vincolanti sulle questioni contabili, amministrative e fiscali;
c) esprimendo pareri scritti, obbligatori anche se non vincolanti prima di ogni atto che comporti variazioni del Capitale Sociale;
d) certificando la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili prima che il bilancio stesso sia sottoposto all’Assemblea;
e) verificando e certificando periodicamente la consistenza di cassa.

I Sindaci anche singolarmente ed in qualunque momento, possono prendere visione dei libri Sociali e fare accertamenti di cassa; possono intervenire alle Assemblee dei Soci ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, alle quali debbono essere tempestivamente invitati a cura degli Amministratori.
Art. 30 – I componenti Sindacali debbono essere invitati alle Assemblee dei Soci ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

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Il Collegio dei Probiviri

Art. 31 – E’ istituito il Collegio dei Probiviri composto da n.ro tre o cinque persone che godono di particolare stima e prestigio. Il Collegio dei Probiviri è chiamato ad esprimere pareri autorevoli e determinanti a fronte di particolari situazioni che vengono a crearsi nell’ambito della Società Cooperativa. I Componenti del Collegio del Probiviri decidono come arbitri amichevoli compositori, con dispensa da ogni formalità, giudicando secondo equità e col rispetto delle regole del contraddittorio, in ordine alle liti insorte fra i Soci o fra i Soci ed Amministratori su questioni attinenti a diritti dei Soci o alla gestione della Società senza che ciò comporti giudizi sul merito dell’attività gestoria.

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Esercizio sociale e bilancio

Art. 32 – L’esercizio Sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio Sociale, nel rispetto dei termini stabiliti dalla Legge, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio Sociale dell’esercizio decorso che deve essere compilato con criteri di oculata diligenza. In esso deve risultare, il conto dei profitti e perdite, il patrimonio sociale esistente ed ogni altra indicazione richiesta dalla Legge. Il bilancio deve comunque essere redatto a norma di Legge e conformemente ai modelli appositamente predisposti per gli enti cooperativi dalla Commissione per la Cooperazione. L’Assemblea per l’approvazione del bilancio deve essere convocata e tenersi entro cinque mesi dalla chiusura dell’esercizio Sociale.
Art. 33 – L’Assemblea che approva il Bilancio può destinare gli utili a dividendi e ristorni in favore dei Soci nei termini di Legge, stabilendo in quale misura all’una e all’altra voce o ad una sola di esse.
I dividendi sono distribuiti in proporzione al capitale versato maggiorato del fondo rivalutazione quote; essi non possono comunque essere superiori a quanto risulta applicando al capitale versato, maggiorato del fondo rivalutazione quote, il tasso praticato dalle banche allo Stato per operazioni di credito agevolato o, in mancanza, ad operazioni di mutuo a medio termine. I ristorni sono distribuiti fra i Soci in proporzione all’ammontare economico del rapporto intrattenuto, durante l’esercizio annuale, da ciascun Socio con la Società Cooperativa per l’acquisizione di beni o servizi o per prestazioni di lavoro, in attuazione dello scopo mutualistico. L’entità della proporzione è stabilita dall’Assemblea. L’effettiva erogazione dei dividendi e dei ristorni deliberati deve avvenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di impugnativa della delibera se non impugnata; o se, essendo stata impugnata, non ne sia stata sospesa l’esecutività. L’Assemblea inoltre, sempre nel rispetto della Legge, può destinare gli utili al “fondo di rivalutazione delle quote” ed al “fondo di mutualità e socialità”. Deve altresì destinare, nella percentuale prevista dalla Legge, gli utili a “riserva di gestione” ed al “fondo per lo sviluppo della cooperazione”.
Art. 34 – Il Consiglio di Amministrazione deve provvedere ad inviare copia del Bilancio al Tribunale Unico e alla Commissione per la Cooperazione nei termini previsti dalla legge.

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Scioglimento e liquidazione

Art. 35 – In caso di scioglimento, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa della Società l’Assemblea, nel rispetto di quanto disposto inderogabilmente dalla Legge o, eventualmente, dall’Autorità Giudiziaria, stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.
L’eventuale avanzo della procedura di liquidazione verrà destinato in favore della Fondazione della Società Cooperativa attualmente denominata “Fondazione 25 Marzo”.

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Libri sociali

Art. 36 – La Società Cooperativa deve obbligatoriamente tenere i seguenti Libri Sociali:
1) il Libro Soci, nel quale i Soci debbono essere elencati con numerazione progressiva e ciascuno indicato con cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, domicilio e residenza, attività lavorativa, numero di quote sottoscritte e pagate;
2) il Libro Verbali Assemblee, nel quale debbono trascriversi, per ordine di data, i Verbali delle riunioni e le deliberazioni delle assemblee;
3) il Libro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione, nel quale debbono trascriversi, per ordine di data, i Verbali delle riunioni e le deliberazioni del Consigli di Amministrazione;
4) IL Libro Verbali dei Sindaci, nel quale debbono trascriversi, per ordine di data, i Verbali delle riunioni e le deliberazioni dei Sindaci, nonché annotarsi le attività svolte dai Sindaci anche individualmente secondo le Previsioni di Legge;
5) Il Libro dei Verbali del Collegio dei Probiviri, nel quale debbono trascriversi, per ordine di data, i Verbali delle riunioni e le decisioni da esso adottate.

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Disposizioni finali

Art. 37 – A meno che le parti non preferiscano compromettere le proprie controversie ricorrendo al Collegio dei Probiviri, l’Autorità Giudiziaria della Repubblica di San Marino è competente in modo esclusivo a conoscere tutte le controversie fra i Soci e quelle fra i Soci e la Società Cooperativa, nonché tutte le controversie in cui la Società Cooperativa sia convenuta e tutte le questioni relative alla responsabilità di Amministratori, Sindaci e Dirigenti della Società, nonché le controversie fra questi e la Società.
Art. 38 – La Società Cooperativa ed i Soci si impegnano ad osservare le Leggi della Repubblica di San Marino presenti e future, le disposizioni contenute nei trattati intervenuti fra questa e altri Stati e tutte le norme, Legali ed Amministrative concernenti la cooperazione e le Cooperative.
Art. 39 – Per tutto quanto non previsto e regolato nel presente Statuto, si applicano le norme vigenti nel territorio della Repubblica di San Marino.
Art. 40 – La Società Cooperativa è esente da ogni tassazione per la propria Costituzione; gli atti relativi sono redatti in carta semplice nel rispetto di quanto previsto nell’Art. 3 della Legge 29 novembre 1991 n.ro 149.

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